Servizi per i cittadini

Recupero spese di giustizia
DOVE

TRIBUNALE – Ufficio Recupero Crediti

INFORMAZIONI GENERALI

Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Decreto Presidente Repubblica n° 115/2002) riunisce e coordina le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale disciplinando così tutte le voci di spesa, le procedure per il pagamento da parte dell'erario e dei privati, l'annotazione nei registri e la riscossione. Con riferimento a questo ultimo aspetto, sono state soppresse le funzioni di cassa degli uffici finanziari attribuendole ai concessionari per la riscossione. E' stata pertanto uniformata la disciplina della riscossione di tutte le entrate patrimoniali dello Stato, comprendendo tra queste anche le pene pecuniarie e le spese di giustizia.
L'Ufficio Recupero Crediti pertanto, una volta che sia passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo al pagamento, deve notificare al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento nella sede dell'Ufficio Recupero Crediti. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, l'ufficio provvederà all'iscrizione a ruolo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
L'Ufficio Recupero Crediti, nella persona del suo responsabile, è anche competente a concedere la dilazione e/o la rateizzazione dei crediti relativi a spese processuali e/o sanzioni pecuniarie processuali. Una volta estinto il pagamento delle spese, a seguito di domanda di riabilitazione, viene rilasciato un certificato di avvenuto pagamento.
L’annullamento del credito può avvenire:
per irreperibilità: quando la notifica dell' avviso di. pagamento avviene ai sensi dell'art. 143 c.p.c (notifica a persona di residenza domicilio dimora sconosciuti), l'ufficio annulla il credito (previo parere conforme dell'avvocatura;
per insussistenza: quando il credito è estinto legalmente (prescrizione, estinzione del reato per le pene pecuniarie, morte del reo per le spese di giustizia) l'ufficio provvede all'annullamento.

A CHI RIVOLGERSI

Presso Palazzo di Giustizia - Via Riviera del Pordenone 6|A- Ufficio recupero crediti

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il pagamento spontaneo può avvenire mediante Mod. F23 disponibile presso qualsiasi banca, agenzia postale o ufficio del concessionario della riscossione.
Il debitore può chiedere la dilazione e/o la rateizzazione presentando apposita istanza, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva (ossia prima dell'atto di pignoramento ad opera dell'ufficiale della riscossione). Nel caso di rateizzazione o dilazione l’azione esecutiva è sospesa.
Il certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia viene rilasciato dall'Ufficio Recupero Crediti, a seguito di una domanda e della dimostrazione del pagamento.

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