Servizi per i cittadini

Nomina interprete per muto o sordomuto che deve intervenire in atto notarile
DOVE

TRIBUNALE – Presidenza – (poi iscritta alla Sezione Volontaria Giurisdizione)

INFORMAZIONI GENERALI

In ossequio alle nuove indicazioni, nel caso in cui un  “sordo che non può parlare” o “che non abbia imparato a parlare” o “che sia impossibilitato a parlare” deve compiere un atto notarile deve avere un interprete nominato dal Tribunale. In virtù dell’art. 57inoltre:
“ Se alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:

  • il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà; 
  • se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.”

 

A CHI RIVOLGERSI

Presso Palazzo di Giustizia - Tribunale - Segreteria della Presidenza –
piano_____ - stanza _____ Tel. _____ /__________
(viene poi iscritta alla Sezione Volontaria Giurisdizione – piano_____ - stanza _____ )
Orario: da lunedì a Venerdì ore 8,30 – 13,30 - Sabato: ore 9 – 12

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Istanza rivolta al Presidente del Tribunale.
Prevede il pagamento di:

  • contributo unificato  € 70,00
  • marca amministrativa € 8,00 per diritti di notifica

Servizi per cittadini