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Eredità: accettazione e beneficio d’inventario
DOVE

Tribunale – Ufficio Successioni - cancelleria Volontaria Giurisdizione

INFORMAZIONI GENERALI

La successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto e l'eredità si può devolvere per legge (successione legittima, se ed in quanto manchi, in tutto o in parte, un testamento: artt. 565 e segg. cod. civ.) o per testamento (successione testamentaria: artt. 587 e segg. cod. civ.).
L'eredità si acquista solo con l'accettazione, che può essere espressa (con atto pubblico o scrittura privata), tacita (in seguito al compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare), o con beneficio d'inventario (accettando crediti e debiti del defunto). Sono nulle le dichiarazioni di accettazione sottoposte a termine o condizione, come pure le dichiarazioni di accettazione parziale.
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni; ma chiunque vi abbia interesse può chiedere che il Giudice fissi un termine (ricorso per la fissazione del termine) entro il quale il chiamato all'eredità dichiari espressamente se accetta o rinunzia; decorso tale termine inutilmente, il chiamato perde il diritto di accettare.
L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario  è una procedura che consente di mantenere distinti il patrimonio proprio dell’erede da quello ereditato dal defunto; in tal modo quest’ultimo risponderà eventualmente dei debiti ereditari non oltre quanto ricevuto (entro i limiti del patrimonio del defunto); l’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria per eredità a favore di persone giuridiche. Per eredi minori, interdetti, inabilitati e minori emancipati, tanto gli esercenti la potestà, quanto i diretti interessati dovranno richiedere l’autorizzazione del Giudice Tutelare (ricorso per l'autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore).
L'accettazione con beneficio d'inventario può sempre farsi, anche in caso di espresso divieto da parte di chi ha fatto testamento.  
Accettare una eredità con beneficio di inventario implica l’impossibilità  di alienare, sottoporre a pegno o ipoteca i  beni ereditari senza l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, (Tribunale Sez. Famiglia per i beni immobili e Giudice delle Successioni per i beni mobili) a pena di decadenza dal beneficio; per i beni mobili, l’autorizzazione è necessaria per i cinque anni successivi all’accettazione.

A CHI RIVOLGERSI

Presso Palazzo di Giustizia - Via Riviera del Pordenone, secondo piano stanza 625

Si riceve solo su appuntamento 

l'appuntamento deve essere fissato sul sistema di Prenotazione accessi presso le cancellerie presente sulla homepage di questo sito 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

L’interessato che dichiara di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario deve farlo davanti al Cancelliere del Tribunale nel cui territorio è avvenuto il decesso o rendere una  dichiarazione davanti ad un notaio che ne curerà a sua volta il deposito in Cancelleria. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario.
Alla documentazione bisogna allegare:

  • certificato di morte o autocertificazione in carta semplice;
  • codice fiscale del defunto; 
  • codice fiscale e documento di identità dell’accettante; 
  • copia conforme della pubblicazione del testamento (se esistente) in bollo  con gli estremi della registrazione;
  • in caso di accettazione per minori, interdetti, inabilitati autorizzazione del Giudice Tutelare oppure del tutore;
  • 2 marche da bollo 
  •  1 marca da bollo per diritti di copia
  • Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento di € 294,00 con MOD. F23 da ritirare in cancelleria e riconsegnare, dopo il versamento, lo stesso giorno.

Alla richiesta della copia dell’atto:

  • 1 marca da bollo  
  • 1 marca da bollo per diritti.

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