Servizi per i cittadini

Atti stato civile: correzioni e opposizione alla correzione
DOVE

TRIBUNALE 

INFORMAZIONI GENERALI

Chiunque intenda promuovere:

  • la rettificazione di un atto dello stato civile 
  • la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito 
  • la formazione di un atto omesso
  • la cancellazione di un atto indebitamente registrato; 
  • opposizione a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento

deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (titolo XI Artt. 95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l). I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia, ed a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia. Il Tribunale provvede sulla domanda in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il P.M. e gli interessato e, ove occorra, il giudice tutelare. Copia dei decreti con cui si è provveduto sulle istanza di rettificazione viene trasmessa d’ufficio allo stato civile. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.

A CHI RIVOLGERSI

Presso Palazzo Giustizia-Tribunale 
Cancelleria Volontaria giurisdizione    Via Riviera del Pordenone 6\A – 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

L'interessato può presentare ricorso.
Ricorso esente contributo unificato; diritti forfettizzati di notifica € 8,00
Nel caso di richiesta dell’eliminazione della dicitura “sedicente” che precede il nome della madre che ha effettuato la registrazione della nascita in “mancanza” di un documento di riconoscimento, provocando il blocco della registrazione del neonato, va presentata domanda al Presidente del Tribunale allegando:

  1. documento di identità
  2. attestazione di nascita rilasciata dall'ospedale.

 

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