Servizi per i cittadini

Separazione consensuale dei coniugi
Scheda aggiornata al 05/04/2024
DOVE

Tribunale – Cancelleria Civile

INFORMAZIONI GENERALI

Il procedimento di separazione consensuale di scioglimento e/ o cessazione degli effetti civili del matrimonio (riforma Cartabia):

 

L’art. 473 bis 51 cpc della Riforma Cartabia in tema di separazione consensuale prevede che la domanda si proponga con ricorso.

Il Tribunale competente è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.

Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti ed, in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori si dovrà allegare: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

E’ obbligatoria la presentazione di un piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. Nel ricorso le parti possono anche regolamentare i loro rapporti patrimoniali.

Le parti possono evitare la comparizione in Tribunale (sostituendola con il deposito di note scritte), ma il ricorso deve contenere tale richiesta, dovendo le parti dichiarare di non volersi riconciliare.

Il Presidente del Tribunale, ricevuto il ricorso, fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, procedendo alla trasmissione degli atti al pubblico ministero, affinchè possa esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza.

All'udienza fissata il Giudice, deve sentire le parti e verificare se vi sia la volontà di riconciliarsi: in assenza rimette la causa in decisione. 

All’esito dell’udienza, il Collegio provvede con sentenza, con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se ritiene per qualche ragione che, gli accordi siano in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il Presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il Giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o siano necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte. La novità più evidente è sintetizzata nell’art 473 bis n. 49 c.p.c., laddove viene data la possibilità alle parti di presentare la domanda di separazione unitamente a quella di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Inoltre, decade l’obbligatorietà del termine minimo di sei mesi (in caso di separazione consensuale) o di un anno (in caso di separazione giudiziale), prima di poter richiedere il divorzio. Resta comunque come condizione di procedibilità la decorrenza del termine previsto dalla legge ed il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. 

 

A CHI RIVOLGERSI

Presso Palazzo di Giustizia - Tribunale – Cancelleria Civile - Famiglia
piano 2° Orario: da lunedì a Venerdì previo appuntamento preso sulla piattaforma presente sulla home page di questo sito Sportello unico

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

 

  • Ricevuta attestante versamento contributo unificato
  • Estratto dell’atto di matrimonio (da richiedersi nel Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio);
  • Certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi (anche cumulativi);
    solo al fine di garantire una maggiore accuratezza e precisione del ricorso è consigliabile allegare anche:
  • Codici fiscali;  
  • Ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi e buste paga relative all’anno in corso; 
  • Contratto di mutuo/locazione per l’immobile adibito a residenza familiare; 
  • Documenti dei beni immobili di proprietà, singola o comune, delle parti; 
  • certificazione delle più rilevanti spese sostenute per i figli (retta scolastica, spese mediche, spese sportive/ricreative, ecc.).


Lì dove debbano intervenire passaggi immobiliari l’atto presenta alcune difficoltà di ordine formale in quanto l'atto è soggetto a trascrizione. (Occorre che contenga tutti i dati fiscali e catastali relativi all'immobile perché una volta omologato il verbale non può più essere cambiato). si veda protocollo.


Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali ed INVIM.

NOTA: ASSEGNI DI MANTENIMENTO A REGIME FISCALE

  1. ASSEGNO CORRISPOSTO AL CONIUGE:
    l’assegno di mantenimento corrisposto periodicamente al coniuge rappresenta fiscalmente onere deducibile per chi lo corrisponde e reddito imponibile per chi lo percepisce, mentre l’assegno con il quale un coniuge versa una tantum all’altro in una sola soluzione una somma  a totale definizione dei rapporti patrimoniali non rappresenta fiscalmente né onere deducibile per chi lo corrisponde né reddito per chi lo percepisce (vedi sentenza Corte Costituzionale 383/2001 e sentenza Corte Cassazione 16462/2002)
  2. ASSEGNO PER IL MANTENIMENTO DELLA PROLE:
    tale assegno non costituisce reddito (art 3 D.P.R. 917/86) e non può essere dedotto. Nel caso in cui il provvedimento giudiziario non faccia distinzione tra l’assegno di mantenimento a favore del coniuge e quello a favore dei figli, allora deve ritenersi appartenente al coniuge per la metà.
RIFORMA CARTABIA - SEPARAZIONE E DIVORZIO

Il procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio consensuale e /o giudiziale consensuale e giudiziale

L’art 473 bis 49 c.p.c ha previsto che le parti “possono” presentare un’unica domanda congiunta sia per la separazione che per il divorzio oppure agire singolarmente in caso di domanda di divorzio. Se il ricorrente ha agito per ottenere solo la separazione, il convenuto potrà, nella propria comparsa di costituzione e risposta, chiedere anche la pronuncia sullo scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio. La procedura è più snella, rispetto al passato, sia con riguardo ai tempi che intercorrono tra il deposito del ricorso e la fissazione dell’udienza, sia con riguardo ai tempi previsti per la costituzione del convenuto ed il successivo scambio di memorie tra le parti. 

I due coniugi, anche nella procedura di divorzio, devono presentare il c.d “piano genitoriale”, che tenga conto di molteplici esigenze dei figli, quali gli impegni scolastici, l’attività sportiva, ricreativa e quant’altro (v. separazione). Ogni provvedimento adottato dal Giudice è reclamabile e le condizioni sempre rivedibili e modificabili. 

In alcuni casi, il Tribunale può nominare un curatore speciale per i minori per rappresentare gli interessi dei figli coinvolti nella separazione o nel divorzio. Il curatore speciale ha il compito di ascoltare i desideri e le esigenze dei bambini e di presentare raccomandazioni al tribunale per garantire il loro benessere.

La sentenza di divorzio viene inviata allo stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio dalla cancelleria competente solo dopo il passaggio in giudicato. La sentenza, se non viene fatta acquiescenza o se non viene notificata a cura dell’avvocato, passa in giudicato dopo sei mesi dalla pubblicazione.

 

 

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