Il procedimento di separazione consensuale di scioglimento e/ o cessazione degli effetti civili del matrimonio (riforma Cartabia):
L’art. 473 bis 51 cpc della Riforma Cartabia in tema di separazione consensuale prevede che la domanda si proponga con ricorso.
Il Tribunale competente è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.
Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti ed, in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori si dovrà allegare: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
E’ obbligatoria la presentazione di un piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. Nel ricorso le parti possono anche regolamentare i loro rapporti patrimoniali.
Le parti possono evitare la comparizione in Tribunale (sostituendola con il deposito di note scritte), ma il ricorso deve contenere tale richiesta, dovendo le parti dichiarare di non volersi riconciliare.
Il Presidente del Tribunale, ricevuto il ricorso, fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, procedendo alla trasmissione degli atti al pubblico ministero, affinchè possa esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza.
All'udienza fissata il Giudice, deve sentire le parti e verificare se vi sia la volontà di riconciliarsi: in assenza rimette la causa in decisione.
All’esito dell’udienza, il Collegio provvede con sentenza, con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se ritiene per qualche ragione che, gli accordi siano in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.
In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il Presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il Giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o siano necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte. La novità più evidente è sintetizzata nell’art 473 bis n. 49 c.p.c., laddove viene data la possibilità alle parti di presentare la domanda di separazione unitamente a quella di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Inoltre, decade l’obbligatorietà del termine minimo di sei mesi (in caso di separazione consensuale) o di un anno (in caso di separazione giudiziale), prima di poter richiedere il divorzio. Resta comunque come condizione di procedibilità la decorrenza del termine previsto dalla legge ed il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
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