Sportello Amministratore di sostegno - San Vito al Tagliamento - Faq

  1. I Destinatari dell'Amministrazione di Sostegno
    L’art. 404 del codice civile prevede che “la persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
    L’istituto in esame si rivolge a tutti coloro i quali, per motivi transistori ovvero permanenti non sono in grado di attendere alle ordinarie esigenze della vita quotidiana.
    Concerne, pertanto, quelle persone che per motivi legati alla salute fisica o psichica ovvero all’età anagrafica necessitano di un supporto per compiere determinati atti che possono consistere nel pagamento di una banale “bolletta” così come nella stipula di un contratto bancario o di locazione.
    Queste persone vengono indicate dalla legge quali "beneficiari" dell’amministrazione di sostegno proprio perché l’istituto in esame ha lo scopo di dare “beneficio”, sollievo a coloro che, per i motivi più svariati, sentono la pressione delle incombenze quotidiane, il disagio di compiere certe scelte piuttosto che altre, la mortificazione della loro menomazione.
    L’amministrazione di sostegno può essere richiesta anche per le persone che sono già sottoposte a interdizione e che hanno perciò un tutore ovvero per quelle sottoposte a inabilitazione e che sono assistite da un curatore.
    L’amministrazione di sostegno può fungere da strumento di protezione in particolare per gli anziani, i disabili psichici, i sordomuti, i non vedenti, i prodighi, gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone affette da patologiche fisiche che incidono sulla loro autonomia.
    L’amministrazione di sostegno è inoltre strumento necessario per la prestazione del “consenso informato” in vista di un intervento chirurgico o di un’indagine medica particolarmente invasiva laddove la persona interessata non sia in grado di prestarlo.

  2. La nomina dell'Amministratore di Sostegno
    La nomina di un amministratore di sostegno può essere chiesta mediante una domanda da depositare presso il Tribunale, nella cancelleria del Giudice Tutelare ove il beneficiario ha la sua residenza o il suo domicilio.
    Nel Tribunale di Trieste la domanda deve essere redatta su carta uso bollo o similari e depositata, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo nella Cancelleria alla stanza 103, piano terra.
    Il ricorso è esente da contributo unificato ma deve essere allegata una marca da bollo da € 8,00.
    L’assistenza legale non è necessaria.

  3. Requisiti del Ricorso
    Il ricorso deve contenere:
    • Le generalità del beneficiario (nome, cognome, luogo e data di nascita)
    • L’indirizzo ove vive abitualmente il beneficiario (in alcuni casi può essere diverso dalla residenza anagrafica)
    • Le ragioni per le quali si chiede la nomina di un amministratore di sostegno
    • Le generalità e il domicilio dell’eventuale coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli, o dei conviventi del beneficiario.

    Il ricorrente deve indicare, altresì, le proprie generalità e recapiti, anche telefonici, per consentire alla Cancelleria del Tribunale di contattarlo.

    Al Ricorso devono essere allegati i seguenti documenti:
    • Fotocopia del documento d’identità del beneficiario;
    • Stato di famiglia (da richiedere in qualsiasi centro civico);
    • Certificato storico di famiglia(da richiedere in qualsiasi centro civico);
    • Documentazione sanitaria;
    • Eventuali relazioni dei servizi sociali;
    • Certificato di pensione;
    • Estratto conto corrente.
    E’ opportuno indicare tutto ciò che può essere utile alla conoscenza della situazione personale e patrimoniale del beneficiario.
    Nel ricorso è necessario indicare se il beneficiario può comparire personalmente davanti al Giudice Tutelare o se è il Giudice deve recarsi presso l'abitazione ovvero la struttura ove è ospite.
    Eventuali modifiche vanno comunicate prontamente alla Cancelleria del Giudice Tutelare.
    Nel ricorso possono essere menzionati gli atti per il cui compimento si ritiene necessaria la nomina dell'amministratore di sostegno e le generalità delle persone che sono eventualmente disponibili a ricoprire tale ruolo.
    Il Giudice Tutelare, nella sua scelta, non è vincolato dalle indicazioni del beneficiario o del ricorrente.
    Il ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente al momento del deposito nella Cancelleria del Tribunale, davanti al Cancelliere.

  4. Soggetti Ricorrenti
    Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può essere presentato da:
    • Beneficiario
    • Coniuge
    • Persona stabilmente convivente
    • Parenti entro il quarto grado
    • Parenti entro il secondo grado
    • Tutore
    • Curatore
    • Pubblico Ministero

    I responsabili dei servizi sanitari e sociali che hanno in cura o in carico il beneficiario se vengono a conoscenza di fatti che rendono opportuna l'instaurazione di un'amministrazione di sostegno sono tenuti a presentare ricorso al Giudice Tutelare o ad informare il Pubblico Ministero. In questo caso il ricorso è corredato da una relazione di servizio