INFORMAZIONI GENERALI | Poiché l’istituto della riabilitazione è stato abrogato dal decreto legislativo n. 5/06 unitamente al pubblico registro dei falliti ne deriva che le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento vengono meno non più, come un tempo, a seguito della cancellazione dell’iscrizione per effetto della sentenza di riabilitazione ma al momento della chiusura del fallimento e, pertanto, mentre non può più pronunciarsi la riabilitazione, deve ordinarsi la cancellazione del nominativo dell’istante dal pubblico registro dei falliti nonché la cessazione di ogni incapacità civile derivante dalla dichiarazione di fallimento [D.L. 9 gennaio 2006, n. 5 – Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80. (G. U. 16/01/2006, n. 12, S.O. ENTRATA IN VIGORE 16/07/2006)]. La persona interessata può comunque chiedere al Tribunale fallimentare la riabilitazione e la cancellazione dal Casellario Giudiziale. |
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